Preambolo
Per quanto riguarda il riconoscimento della anzianità di servizio maturata nel comparto scuola, non c’e’ più differenza di trattamento non solo ai fini stipendiali ma anche per le ferie, i permessi ed altri benefici tra personale precario e personale a tempo indeterminato.
Le norme
Ordinanza di Corte di Cassazione del 1/8/17 “Riconoscimento dei diritti dei lavoratori precari”; Direttiva 1999/70/CE che ha recepito l’Accordo Quadro, clausola 4, sul rapporto a tempo determinato; art. 97 Cost.; D.Lgs 165/01; D.Lgs 368/01; D.Lgs. 124/99.
La questione
In violazione del principio comunitario di non discriminazione, è accaduto che alcuni docenti scolastici, prima di essere assunti a tempo indeterminato, abbiano svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica con plurimi contratti a tempo determinato di durate varie. Inoltre agli stessi docenti veniva affidata la supplenza fino al 30 Giugno e non fino al 31 agosto, nonostante che il posto fosse vacante e disponibile. A tanto si aggiunga che per gli stessi era prevista una retribuzione base pari a quella percepita dagli insegnanti di ruolo al loro primo ingresso nella scuola e senza alcun aumento successivo in conseguenza della anzianità maturata negli anni.
Procedimento
In questi casi, attesa l’illegittimità della apposizione del termine ai contratti di lavoro nel settore scolastico e attesa la reiterazione di contratti di lavoro per un periodo complessivo superiore a 36 mesi a far data dal 10 luglio 2001(termine entro cui il legislatore italiano avrebbe dovuto adeguarsi alla disciplina dettata dalla DIR. N. 99/70/CE), i docenti potranno adire il Giudice competente (Tribunali Civili – sez. Lavoro) per l’accertamento dell’illegittimità della reiterazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Amministrazione scolastica e la condanna della stessa al risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché la condanna al pagamento delle predette differenze retributive e l’accertamento del diritto al pagamento delle retribuzioni per i mesi d’illegittima interruzione dei rapporti di lavoro al 30 Giugno anziché al 31 Agosto.
Sentenze
In merito la Cass. Civ. ha fissato i principi di diritto con sent. gemelle n. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 del 7/11/16; Corte di Appello di Sondrio, sent. del 19/4/17.


